A partire dal 1 gennaio 2025, il trattamento delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, richiede maggiore attenzione (decreto legislativo 192/2024, articolo 5).
A seguito di incarico ricevuto, il professionista potrebbe sostenere spese direttamente riferibili al cliente, a titolo di anticipazione. A questo punto è necessario fare una distinzione:
Spese anticipate in nome e per conto del cliente
Significa che il professionista anticipa una spesa nell’interesse del proprio cliente, a fronte della quale viene rilasciato un documento dove viene riportato il codice fiscale del cliente e le relative generalità (fattura, ricevuta, bollettino PagoPa, un MAV, modello F24 o F23, diritti e bolli della camera di commercio, ecc.).
Spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico
A differenza delle spese anticipate per conto del cliente, il professionista potrebbe sostenere specifiche spese per lo svolgimento dell’incarico (fattura del biglietto aereo, la fattura per il noleggio di un’auto e quella per il carburante, la fattura del ristorante o dell’hotel, la parcella di un altro professionista al quale è stata chiesta collaborazione, la fattura di addebito delle visure catastali, ecc.). Tutte queste spese sarebbero intestate al professionista e non al cliente.
Trattamento fiscale
Spese anticipate in nome e per conto del cliente
Verranno riaddebitate in fattura escluse articolo 15, DPR 633/1972 (decreto IVA) e pertanto senza IVA e non verranno tassate.
Spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico
In questo caso, la spesa sostenuta per lo svolgimento dell’incarico, deve essere inserita in fattura applicato l’IVA al 22%. Questa non è una novità. Prima della modifica introdotta nel 2025 dal decreto, il professionista che ha sostenuto spese direttamente riconducibili allo svolgimento dell’incarico ma non le ha riaddebitate al cliente in modo analitico – quindi esposte in fattura – queste sono risultate indeducibili.
Con il nuovo decreto, cosa cambia? Dal punto di vista IVA, nulla: le spese devono essere esposte in fattura in modo analitico e quindi comprensive di IVA 22%.
Dal punto di vista della tassazione, se le spese sono ribaltate senza modifica dell’importo – ovvero senza ricarico – quelle non concorrono a formare il reddito. Vi domanderete cosa cambia? Nel caso vi sia l’impossibilità di ricevere fattura – per esempio relativa al biglietto aereo – non sarà possibile inserire in contabilità la spesa. In questo caso, il professionista riaddebiterà – analiticamente – in fattura l’esatto importo sostenuto per il biglietto aereo e quell’importo non verrà tassato. A questo punto è di fondamentale importanza che:
- Venga conservata la documentazione attestante la spesa regolata con pagamento elettronico
- Nella lettera di incarico sia indicata la natura delle spese che verranno indicativamente sostenute
- Le spese siano strettamente necessarie allo svolgimento dell’incarico
- Le spese vengano riaddebitate per lo stesso importo e pertanto senza ricarico
Pertanto, è importante fare attenzione alla distinzione fra spese anticipate in nome e per conto rispetto alle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.