Un professionista che svolge consulenze in ambito aziendale ha aderito al regime forfettario. Lo stesso professionista ha successivamente partecipato alla costituzione di una srl che svolgerà, come attività principale, la produzione di software e hardware. La quota di partecipazione nella srl risulta di controllo. Il socio intende fatturare alla srl partecipata: tale situazione causa la fuoriuscita dal regime forfettario?

L’articolo 1, comma 9 della Legge di Bilancio 2019 ha portato sostanziali modifiche al regime forfettario (L. 190/2014, articolo 1, commi 54-90). In particolare, si è inteso evitare un artificioso frazionamento dei compensi derivanti dalla stessa attività o ad essa riconducibile, svolta in forma autonoma e contemporaneamente per mezzo di una società.

Il caso prospettato risulta delicato per almeno due aspetti:

  • La partecipazione di controllo in srl
  • La natura delle attività economiche svolte dal professionista e dalla srl controllata

Il comma 57, lettera d), articolo 1, Legge 190/2014, indica una delle cause che portano alla fuoriuscita dal regime forfettario ovvero:

  • svolgere lavoro autonomo e contemporaneamente detenere partecipazione di controllo (diretto o indiretto) in srl
  • l’attività di lavoro autonomo è riconducibile (direttamente o indirettamente) a quella svolta dalla srl partecipata

Entrambe le cause devono ricorrere CONTEMPORANEAMENTE.

Pertanto, se una delle due cause di cui sopra non si verifica, l’esclusione di cui al comma 57 non ricorre (non si fuoriesce dal regime forfettario, almeno per questa causa).

Nel caso in esame, il professionista detiene una quota di partecipazione superiore al 50% e pertanto il voto in assemblea risulta di controllo (ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile).

L’aspetto più delicato riguarda l’inquadramento della prestazione esercitata dal professionista rispetto all’attività principale svolta dalla società controllata. La circolare 9/E del 10 aprile 2019, fornisce una importante indicazione. Per valutare se l’attività del professionista può essere considerata riconducibile a quella prevalentemente svolta dalla società controllata, si deve fare riferimento non al codice Ateco ma bensì alla SEZIONE dalla quale il codice Ateco deriva.

Le attività economiche classificate da Ateco sono organizzate in:

  • sezioni
  • divisioni
  • gruppi
  • classi
  • categorie
  • sottocategorie

Pertanto, la SEZIONE contraddistingue il macrosettore economico al quale appartiene l’attività esercitata, poi declinata nelle varie casistiche. Se il lavoratore autonomo svolge attività di commercio e la società partecipata svolge attività professionale, risulta evidente che le due attività non si sovrappongono nello stesso macrosettore. Diversamente, se professionista e società svolgono entrambi attività professionale (sezione M), seppur in ambiti differenti (codici Ateco diversi), allora si verifica la causa ostativa ai fini del regime forfettario.

L’aspetto che richiede assoluta attenzione è l’attività EFFETTIVAMENTE ESERCITATA a prescindere dal codice Ateco dichiarato (all’Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio). Salvo la mancanza di requisiti di legge – abilitazioni professionali, requisiti tecnici/professionali richiesti a norma di legge – il professionista potrebbe anche svolgere attività diverse rispetto all’attività primaria da esso esercitata.

Il professionista in questione, che si occupa di consulenza in ambito aziendale (sezione M – Ateco), potrebbe disporre di competenze per sviluppare software (sezione J – Ateco), ovvero la stessa attività svolta dalla società controllata.

Se il professionista venisse incaricato – non necessariamente dalla stessa società partecipata – per lo sviluppo di un software, si verificherebbero entrambe le condizioni indicate dal comma 57 che porterebbero alla fuoriuscita del professionista dal regime forfettario (a partire dall’anno successivo). Tutto questo anche se l’incarico di sviluppo software viene considerata attività del tutto occasionale che quindi non richiederebbe comunicazione all’Agenzia delle Entrate a titolo di “altre attività esercitate” abitualmente.

Pertanto, anche se l’attività svolta dal professionista per lo sviluppo software, non rientra nell’attività principale, l’emissione della fattura per mezzo della quale – ai sensi dell’art.21, comma 1, lettera g) – viene descritta la prestazione di sviluppo software, l’amministrazione finanziaria può dimostrare che l’attività prestata (dal socio di maggioranza) e quella svolta dalla società partecipata, ricadono nella stessa attività economica.

La modifica normativa intende evitare la situazione in cui vengono distribuiti artificiosamente i compensi, di stessa provenienza economica, fra il regime forfettario e quello di impresa al solo scopo di massimizzare il vantaggio fiscale.

Pertanto, vale la pena sottolineare che anche se il professionista (socio di maggioranza) non emettesse fattura alla società controllata – la quale non ha modo di dedurre la spesa – non comporterebbe (a parere di chi scrive) una inequivocabile separazione degli interessi fra socio e società controllata (si pensi alle srl unipersonali). Di conseguenza, ciò che conterebbe è la prestazione oggettivamente eseguita dal socio di maggioranza (o socio unico), indipendentemente dal soggetto committente.

In definitiva, se le prestazioni svolte del socio di maggioranza (oppure dal socio unico) rientrano oggettivamente in una sezione Ateco diversa rispetto all’attività economica svolta dalla srl, la causa ostativa non sarà operativa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
In this article: