Il proprietario di un edificio unifamiliare intende procedere alla stuccatura della facciata e alla realizzazione di una parte di intonaco con un nuovo colore. Si chiede se tale opera può accedere al bonus casa con detrazione della spesa al 50% in 10 anni.

Prima di tuto risulta indispensabile definire la natura dell’opera secondo il testo unico dell’edilizia: si tratta di manutenzione ordinaria oppure straordinaria? Tale definizione risulta fondamentale ai fini della detraibilità della spesa in quanto per gli edifici unifamiliari – quindi non in condominio – la manutenzione ordinaria non è ammessa alla detrazione.

Le opere di manutenzione ordinaria – articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001 – riguardano il rinnovamento e il ripristino delle finiture degli edifici, senza modificarne lo stato preesistente. Pertanto, il rinnovamento oppure la manutenzione, se si parla di impianti, è finalizzato a riportare in efficienza o a rinnovare lo stato delle cose.

Le opere di manutenzione straordinaria – articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001 – prevede sempre il rinnovamento ma tramite la sostituzione oppure l’integrazione delle parti che compongono l’edificio, anche strutturali. Sostituzione ed integrazione conducono ad uno stato diverso dell’edificio oppure parti di esso.

Fatta la dovuta distinzione, la semplice stuccatura della facciata in pietra, è inquadrabile come ripristino della situazione preesistente e pertanto qualificabile come manutenzione ordinaria, non detraibile se eseguita su edificio unifamiliare. Il caso prospettato non prevede solo la stuccatura della facciata ma anche la realizzazione di una nuova parte di intonaco che verrà completata con un colore nuovo. Questa parte dell’opera porta ad avere un nuovo prospetto della facciata, perciò diverso da quello precedente, che riconduce alle opere di manutenzione straordinaria e quindi ammesse al bonus casa con detrazione al 50% in 10 anni.

In aggiunta, se abbiamo come riferimento le parti esterne dell’edificio a destinazione abitativa, la semplice tinteggiatura delle pareti con colore diverso rispetto a quello precedente, porta ad avere un nuovo prospetto della facciata e quindi la spesa risulterebbe ammissibile all’agevolazione. Pertanto, non risulta necessario eseguire opere murarie.

In fine, se l’opera di ripristino della facciata – esempio, stuccatura o tinteggiatura con stesso colore – avviene nell’ambito di un’opera di ristrutturazione o manutenzione straordinaria su altri parti dell’edificio, allora l’intervento di rango inferiore – la manutenzione ordinaria – viene assorbito da quello di rango superiore – ristrutturazione o manutenzione straordinaria – e quindi anch’esso verrebbe ammesso alla agevolazione.

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