Un lavoratore dipendente ha aperto la partita IVA per svolgere attività agricola ed è stato regolarmente iscritto al registro imprese della camera di commercio nella sezione speciale. Siccome il contribuente ha ancora crediti derivanti da bonus edilizi – superbonus o bonus casa – che negli anni precedenti ha portato in detrazione e quindi sono stati rimborsati dal datore di lavoro, con l’apertura della partita IVA agricola, può continuare a presentare il modello 730 per avere a rimborso le detrazioni spettanti?
In genere, l’avvio di una attività di impresa commerciale – esclusa quella artigiana – oppure di lavoro autonomo, richiede obbligatoriamente la compilazione del modello redditi in luogo del modello 730. Pertanto, in presenza di detrazioni di qualsivoglia tipo, compilando il modello redditi non sarà più possibile avere a rimborso in busta paga gli oneri detraibili e quindi i crediti da superbonus oppure da recupero del patrimonio edilizio. Ovviamente le detrazioni non si perderanno ma potranno essere utilizzate – laddove risulta possibile – solo in compensazione mediante il modello F24 (ad esempio pagando IMU e TARI). Le eccedenze di credito non utilizzate entro l’anno (credito IRPEF, si faccia attenzione, in quanto non si tratta di cessione del credito che rappresenta un’altra storia), possono essere riportate a nuovo (all’anno successivo) tramite il quadro RN del modello redditi.
Però, nel caso dell’impresa agricola avviata dal lavoratore dipendente che non è tenuta a presentare i modelli 770, IRAP e IVA, risulta ancora possibile presentare il modello 730. I modelli 770, IRAP e IVA si presentano rispettivamente nei casi in cui: si pagano compensi soggetti a ritenuta, si svolgono attività soggette ad IVA. Nel caso di azienda agricola in regime di esonero, ovvero che svolge attività ai sensi dell’art.32 del TUIR (attività agricola chiamiamola “esclusiva”) con un volume d’affari inferiore a 7 mila euro per anno solare e che non vende i prodotti agricoli a soggetti con partita IVA ma solo a privati, si ricade nell’esonero dalla emissione delle fatture e quindi dall’applicazione dell’IVA. Per quanto riguarda l’IRAP, le imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’art.32 del TUIR, non liquidano l’imposta perché esonerati.
Quindi, se il lavoratore dipendente svolge una attività riconosciuta come agricola, fatturi solo a soggetti privati, non più di 7 mila euro ogni anno solare, non paghi compensi soggetti a ritenute d’acconto, può continuare a presentare il modello 730 e quindi vedere rimborsati gli oneri detraibili direttamente in busta paga dal datore di lavoro.